(ordinamento)
Art. 13.(Ordinamento)1.Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2.Restano in vigore, per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
2.Restano in vigore, per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
Sentenze • 3
2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-08, n. 201900942Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione di gara·
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- art. 101 comma 2 Cost.·
- art. 21-septies legge n. 241 del 1990·
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- clausole immediatamente escludenti·
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- competenza amministrativa e giurisdizionale·
- concessione di servizi·
- difetto di attribuzione·
- funzione giurisdizionale·
- pubblicità legale delle vendite giudiziarie·
- tempestività dell'impugnazione