(ordinamento)

Art. 13.(Ordinamento)1.Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2.Restano in vigore, per il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
Entrata in vigore il 28 agosto 2014

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