Misure urgenti per gli esami di stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

Art. 1.Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/20201.Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2.Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione delle predette attivita' sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
2-bis.In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.
3.Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a)i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione;
b)le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c)le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
d)le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato.
4.Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a)le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
b)la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c)l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilita', delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili;
d)la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3 del presente articolo.
4-bis.E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente. (2) (3) (7) (9) (16) (19)
4-ter.Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilita', sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunita' di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.
5.I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6.In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. ((26))7.I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
7-bis.In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalita' definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
7-ter.Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneita' previsti al termine di ogni classe con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
7-quater.Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attivita' di istruzione domiciliare in presenza puo' essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale gia' in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
7-quinquies.L'attivita' di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9.I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la meta' al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante meta' al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020. ---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020. --------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente articolo e' prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. --------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente articolo e' prorogato fino al 31 luglio 2021. --------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 2021. --------------AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attivita' dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, e' prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facolta', anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti". --------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 5, comma 11) che "Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata all'anno scolastico 2022/2023".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

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