(ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
Art. 9.(Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)1.L'accesso al ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare
((a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'));
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea ((specialistica o magistrale)) in discipline attinenti alla specializzazione, per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, ((...)) che non abbia superato al ((45°)) anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale, non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
((2.I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa.
Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.))((3.Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.))4.Con il regolamento di cui all'articolo ((6-bis, comma 12)), sono disciplinate, le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
((a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'));
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea ((specialistica o magistrale)) in discipline attinenti alla specializzazione, per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, ((...)) che non abbia superato al ((45°)) anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale, non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
((2.I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa.
Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.))((3.Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.))4.Con il regolamento di cui all'articolo ((6-bis, comma 12)), sono disciplinate, le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
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