(disposizioni comuni)

Art. 5.(Disposizioni comuni)1.Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente ((effettivo)) del Corpo della (Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti:
a)essere cittadini italiani;
b)essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c)essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
((c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;))d)essere in possesso dei diritti civili e politici;
e)non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ((, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,)) ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia ((, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre)) ;
f)essere in possesso ((dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53)). A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g)non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in aspettativa((;))((g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.))2.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ((effettivo)) ed eventuali ulteriori requisiti.
2-bis.I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.
3.Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabilite:
a)le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;
b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, da uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione.
((3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta';
b)il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.3-bis.Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.
4.Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ((effettivo)) , l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. ((Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validita'.)) Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
5.Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6.Nel caso di ammissione all'Accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale ((in servizio permanente effettivo)) per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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