Art. 70.(( (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti). ))((1.Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalita' posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori puo' avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; puo' essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove e' assegnato, svolge le attivita' relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.
2.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto puo' essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3.Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attivita' di cui al comma 1; in qualita' di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attivita' da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove e' impiegato, e' tenuto a svolgere tutte le attivita' relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalita' e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.
4.Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attivita' di competenza.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto puo' essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3.Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attivita' di cui al comma 1; in qualita' di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attivita' da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove e' impiegato, e' tenuto a svolgere tutte le attivita' relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalita' e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.
4.Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attivita' di competenza.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.