Art. 172.(( (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). ))((1.Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all'articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2.Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.
3.Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attivita' proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessita', inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attivita' di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualita' di responsabile di unita' organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attivita' di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 6 novembre 2018
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