accesso ai gruppi sportivi del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 145. Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1.L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
2.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a)i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettereb)e c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse;
c)la composizione delle commissioni esaminatrici;
d)le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
e)i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'.
3.I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Nota all'art. 145:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
Entrata in vigore il 25 ottobre 2005
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