Art. 145.(( (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). ))((1.Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 144 i vice direttori in prova che:
a)non superino gli esami del corso;
b)non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c)dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d)non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 144, comma 2;
e)non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f)siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettereg)e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h)siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2.Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
a)non superino gli esami del corso;
b)non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c)dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d)non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 144, comma 2;
e)non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f)siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettereg)e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h)siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2.Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.