funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
Art. 40. Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti1.Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2.I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessita' e alla specifica competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di ricerca o anche attivita' ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.
3.I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.
4.I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresi', attivita' dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5.Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potesta' di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresi', ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6.I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.
Note all'art. 40:
- Si riporta l'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi):
«Art. 24. - Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.
I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita' delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo stesso comandante.».
- Si riporta l'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 12. - I comandi provinciali:
a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.».
2.I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessita' e alla specifica competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di ricerca o anche attivita' ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.
3.I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.
4.I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresi', attivita' dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5.Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potesta' di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresi', ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6.I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.
Note all'art. 40:
- Si riporta l'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi):
«Art. 24. - Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.
I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita' delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo stesso comandante.».
- Si riporta l'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 12. - I comandi provinciali:
a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.».