Art. 19.(( (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). ))((1.L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene:
a)nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b)nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
2.Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 20. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3.Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4.Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5.I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6.Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.
7.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8.Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
9.Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finche' permane nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 6 novembre 2018

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