Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

Art. 162.Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili1.Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile.
2.Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
3.Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105, assumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto».
4.Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, un'anzianita' di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
5.Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
6.Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Entrata in vigore il 25 ottobre 2005

Sentenze3


  • 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-10, n. 202311491
    Provvedimento:
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    • annullamento di decreto·
    • anzianità di servizio·
    • art. 118 d.lgs. 217/2005·
    • art. 154 d.lgs. 127/2018·
    • art. 257 d.lgs. 217/2005·
    • compensazione delle spese processuali·
    • decreto ministeriale·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • inquadramento del personale·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • legittimo affidamento·
    • procedura concorsuale interna·
    • riordino del personale·
    • valutazione discrezionale

  • 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-10-03, n. 201308566
    Provvedimento:
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    • art. 162 D.lgs. 217/2005·
    • art. 165 D.lgs. 217/2005·
    • art. 35 Cost.·
    • art. 36 Cost.·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 76 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • demansionamento·
    • diritto amministrativo·
    • discriminazione per titolo di studio·
    • disparità di trattamento·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • inquadramento del personale·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di buon andamento·
    • principio di imparzialità·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di uguaglianza·
    • riforma del pubblico impiego·
    • usucapione di qualifiche
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