Art. 95.(( (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). ))((1.Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che:
a)non superino gli esami del corso;
b)non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione;
c)dichiarino di rinunciare al corso;
d)siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle letteree)ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica.
f)che siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2.Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4.Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
a)non superino gli esami del corso;
b)non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione;
c)dichiarino di rinunciare al corso;
d)siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle letteree)ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica.
f)che siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2.Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4.Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-25, n. 202416584Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai ruoli direttivi·
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