accesso al corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 132. Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco1.L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalita':
a)pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b)assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.
2.E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalita' diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare e' escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni alta disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.
3.E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850. Note all'art. 132:
- Si riporta l'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».
- Si riporta l'art. 75, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395).
«Art. 75 (Utilizzazione del personale invalido). - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.».
- Si riporta l'art. 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato):
«Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreche' l'inidoneita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonche' del personale di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.».
- Si riportano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 (Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121):
«Art. 1. - Il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile puo' chiedere di passare nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre amministrazioni dello Stato.
Il personale di cui al comma precedente e' inquadrato in soprannumero - riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa - mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.».
«Art. 2. - L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformita' alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
Ove non sia possibile assegnare almeno una unita' per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'.».
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato):
«Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.».
«Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
«Art. 3. - Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, numero 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' la infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
Art. 11. - Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.».
- La rubrica della legge 27 dicembre 1973, n. 850 e' la seguente: «Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Entrata in vigore il 25 ottobre 2005
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