TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-09-15, n. 202202368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-09-15, n. 202202368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202368
Data del deposito : 15 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2022

N. 02368/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01354/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1354 del 2017, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio D'Urso, in Salerno, alla via Arce n. 122, e domicilio digitale in atti;

contro

- Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

- del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale è stata respinta la domanda presentata dal ricorrente di assunzione diretta nominativa ai sensi degli artt. 97 e 132 del Decreto Legislativo n. 217/05 e di ammissione alla frequentazione del relativo corso ;

- per quanto di ragione ed ove occorra, del provvedimento, ove già adottato, e comunque di estremi e contenuto ignoti, con il quale sia stata prevista l'assunzione obbligatoria del richiedente ex artt. 97 e 132 nell'ambito delle vacanze organiche disponibili”;

- di ogni altro atto antecedente, contestuale o conseguente o comunque connesso al procedimento innescato con la richiesta del ricorrente del -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza smaltimento del giorno 9 settembre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, nella qualità di figlio di un ex capo squadra del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dispensato dal servizio per inidoneità fisica, con ricorso depositato il 6 ottobre 2017, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, di diniego di assunzione diretta, ai sensi dell’art.132, comma 1, lett. b ) del d.lgs. n. 217/2005, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo in rito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2017, su istanza del ricorrente, si è disposto l’abbinamento al merito dell’incidentale istanza cautelare.

4. All’udienza smaltimento del 9 settembre 2022, previo deposito di scritti difensivi, il procuratore del ricorrente ha precisato la sua posizione e l’affare è transitato in decisione.

5. In “ limine litis ”, va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, in quanto «la questione agitata in giudizio, relativa alla richiesta di annullamento di un provvedimento di diniego del Direttore centrale del Ministero dell’interno Dipartimento Vigili del fuoco […] non rientra tra le ipotesi di deroga alla competenza generale del T.A.R. Lazio, previste all’art. 13 del codice del processo amministrativo in quanto il provvedimento impugnato, essendo stato emesso da Amministrazione avente sede in Roma e produttivo di effetti a livello nazionale, non può che ricadere nella competenza del T.A.R. Lazio. In ordine all’efficacia ultraregionale del provvedimento impugnato, basta considerare che quest’ultimo è finalizzato a consentire la partecipazione ad un corso presso la Scuola per la formazione di base, seguito da tre mesi di applicazione pratica presso i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l’assegnazione ad una determinata sede in qualunque luogo del territorio nazionale».

Al riguardo, come statuito dal Giudice d’appello in similare questione, il provvedimento di diniego, è diretto ad esplicare un istantaneo effetto preclusivo limitato alla sua persona, e quindi limitato all’ambito della sua regione di residenza, mentre non dirimenti appaiono le considerazioni dell’Amministrazione concernenti le vicende successive alla instaurazione di un rapporto d’impiego con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, stante la mancata ammissione dell’interessato all’assunzione diretta, essendosi ritenuto che tale disciplina non fosse a lui applicabile. Il “ petitum ” azionato riguarda, infatti, solo la illegittimità del diniego opposto e, quindi, la declaratoria della applicabilità al ricorrente della disciplina sull’accesso diretto, restando estranea ogni ulteriore considerazione circa la sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie all’assunzione e circa le vicende lavorative successive all’assunzione stessa (in termini, Cons. Stato, sez. III, 29 dicembre 2020, n. 8457).

6. Nel merito, il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

L’art. 132, comma 1, del d.lgs. n. 217/2005, nel testo vigente “ ratione temporis ”, recita: «L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità: a ) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; b ) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108».

Il deducente ritiene che sussistano i presupposti per dare luogo all’assunzione per chiamata diretta nominativa, ai sensi della cennata lett. b ) sostenendo la rilevanza, a tal fine, della “paraplegia flaccida di esiti di ischemia acuta midollare post- chirurgica per intervento di rottura di aneurisma toraco-addominale”, con impossibilità di deambulare, accusata dal genitore. Afferma, nel contempo, che non sussistano dubbi sulla riconducibilità della stessa a causa di servizio, in quanto ciò è già stato formalmente acclarato dall’Amministrazione.

In senso contrario, ritiene il Collegio che, come pure osservato dalla difesa erariale, l'assunzione diretta nominativa sia istituto di carattere eccezionale, derogatorio rispetto all'ordinamento generale, e trovi fondamento nella particolare tutela che viene accordata a casi di comprovata gravità, nei quali vi è un nesso causale diretto e immediato tra un evento di servizio e una “ferita o lesione” riportata dal dipendente. E' quindi necessario che il dipendente sia stato vittima di specifiche lesioni verificatesi in conseguenza di un singolo e bene individuato evento traumatico, pur se foriero di un'inabilità non immediatamente apprezzabile.

Ciò si ritrae da una lettura sistematica del quadro disciplinare di riferimento, e, in particolare, anche dal testo delle disposizioni cui lo stesso articolo fa espresso rinvio per disciplinare i limiti di tale assunzione, ovverosia gli artt. 5, 21, 88, 97 e 108 del medesimo decreto legislativo.

Questi ultimi, nel disciplinare in dettaglio le modalità di accesso alle singole qualifiche, riservano tutti l'assunzione diretta esclusivamente ai congiunti di chi è deceduto o è divenuto permanentemente inabile, appunto, “per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali”.

In tal senso milita anche un condivisibile indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui la condizione per l'attribuzione del beneficio della assunzione non è dunque un qualsiasi tipo di infermità causalmente collegata alla attività di servizio, richiedendosi un " quid pluris " dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio e cioè nel corso di un sinistro ben individuato nel tempo e nello spazio. Le disposizioni richiamate dall'art.132 sopracitato presuppongono dunque un nesso causale diretto e immediato tra un accadimento esterno e la ferita o lesione riportata e la terminologia ferita o lesione nell'espletamento di attività istituzionali usata dalla norma ha connotati ulteriori e più specifici rispetto alla semplice causa di servizio.

La prevista assunzione diretta nominativa, in quanto avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinamento generale, costituisce normativa di stretta applicazione, e come tale non può essere estesa al di là delle situazioni particolari avute di mira dal legislatore il quale ha inteso ricollegare il beneficio in questione alla sola ipotesi in cui il decesso o l'inabilità permanente sia stata conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili ad uno specifico evento traumatico, ossia ad un sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio (Cons. Stato, Sez. III, 29/10/2012, n. 5514;
Cons. Stato, Sez. III n.6574 e 6665 del 2011;
Cons. Stato, VI, n.105 del 2008;
nello stesso senso, più di recente, T.A.R. Lazio, sez. I stralcio, 4 ottobre 2021, n. 10137).

Di conseguenza, debbono essere respinte le censure sollevate dal ricorrente inerenti all’erroneità della valutazione di insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 132, comma 1, del Dlgs. n. 217/2005, sotto tutti i profili dedotti, nonché di difetto di motivazione e di istruttoria dell’atto avversato, che riporta sobriamente quanto testé illustrato.

6.1. Da rigettare risulta, altresì, la censura inerente all’omissione del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Ritiene al riguardo il Collegio che, per i motivi indicati nei punti che precedono, possa farsi applicazione dell’art.21 -octies , comma 2, della medesima legge, nel testo vigente “ ratione temporis ”, trattandosi di ambito provvedimentale a carattere vincolato e non risultando possibile configurare esiti solutori differenti, considerata l’applicabilità di quest’ultima norma anche alle violazioni dell’art. dall’art.10 bis legge n.241/90 ( ex multis , T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 maggio 2021, n. 481;
Cons. Stato, 08/02/2021, n. 1126).

7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

8. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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