Art. 71.(( (Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti). ))((1.L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)godimento dei diritti politici;
b)eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d)titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e)qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f)gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2.Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3.La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4.In relazione a particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta puo' essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attivita' da svolgere.
5.Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.
6.I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.
7.La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneita' dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali e' stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.
8.Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
9.I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneita' da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.
10.Il personale selezionato ai sensi del comma 9 e' ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
a)godimento dei diritti politici;
b)eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d)titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e)qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f)gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2.Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3.La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4.In relazione a particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta puo' essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attivita' da svolgere.
5.Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.
6.I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.
7.La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneita' dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali e' stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.
8.Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
9.I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneita' da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.
10.Il personale selezionato ai sensi del comma 9 e' ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.