trattamento economico

Art. 76. Trattamento economico1.Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonche' in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilita' esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' le maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
2.Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.
3.Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificita' dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.
Nota all'art. 76:
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati):
«Art. 1 (Riconoscimento indennita' speciale). - Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attivita' di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennita' che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennita' speciale per il personale dirigente.».
Entrata in vigore il 25 ottobre 2005
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