retribuzione di rischio e di posizione

Art. 77. Retribuzione di rischio e di posizione1.La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
3.La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.
Entrata in vigore il 25 ottobre 2005
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