(competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
Art. 8.(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)1.Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di' esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a)l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di' trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b)la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c)le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d)la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione della popolazione;
e)l'individuatone degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f)il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2.Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a)e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3.In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4.Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5.Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6.I comuni possono adottare un regolamento ((nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,)) per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.
a)l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di' trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b)la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c)le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d)la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione della popolazione;
e)l'individuatone degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f)il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2.Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a)e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3.In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4.Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5.Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6.I comuni possono adottare un regolamento ((nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,)) per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.
1. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-07-10, n. 202311536Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 44 D.Lgs. 259/2003·
- compensazione delle spese·
- diniego di autorizzazione per infrastruttura di telecomunicazioni·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di opere di urbanizzazione primaria·
- limitazioni alla localizzazione degli impianti di telecomunicazioni·
- omessa comunicazione dei motivi ostativi al diniego·
- regolamento comunale per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione·
- violazione art. 10-bis l. 241/1990
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-23, n. 202309145Provvedimento:Leggi di più...- art. 21-octies l. 241/1990·
- art. 87 d.lgs. 259/2003·
- autorizzazione per installazione di stazione radio base·
- compatibilità urbanistica·
- competenza degli enti locali·
- convalida degli atti amministrativi·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità dei motivi aggiunti·
- limiti alle competenze degli enti locali·
- limiti alle emissioni elettromagnetiche·
- parere radioprotezionistico ambientale·
- partecipazione procedimentale·
- principio di precauzione·
- principio di ragionevolezza e parità di trattamento·
- principio di sussidiarietà·
- procedimento amministrativo·
- pubblicità degli atti amministrativi·
- regolamento comunale per impianti di telefonia mobile·
- riesame autorizzazione·
- sostituzione del provvedimento originario·
- tutela della salute e dell'ambiente·
- tutela delle visuali
3. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202300969Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 87 del Codice·
- criteri di localizzazione impianti di telefonia mobile·
- diniego di installazione stazione radio base·
- interesse nazionale alla copertura del territorio·
- pianificazione urbanistica·
- principio di imparzialità·
- principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- spese di giudizio·
- tutela del suolo agricolo·
- variante al PRG·
- violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi
4. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-06-23, n. 202300538Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione installazione stazione radio base·
- compensazione delle spese di giudizio·
- competenza comunale·
- concorrenza tra siti di installazione·
- diniego autorizzazione·
- diritti degli operatori di telecomunicazione·
- disapplicazione delle norme regolamentari·
- esposizione ai campi elettromagnetici·
- pianificazione degli impianti di telecomunicazione·
- principio di legalità·
- regolamento comunale per impianti di telefonia mobile·
- silenzio-assenso·
- tutela ambientale·
- zonizzazione urbanistica
5. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-10, n. 202401028Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- articolo 21-nonies L. 241/90·
- articolo 43 d.lgs. 259/2003·
- autotutela amministrativa·
- compatibilità con destinazione urbanistica·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- infrastrutture per comunicazioni elettroniche·
- interesse pubblico·
- normativa urbanistica·
- ponderazione degli interessi·
- prevalenza interesse pubblico su vincoli urbanistici·
- regolamenti comunali·
- silenzio-assenso