(controlli)

Art. 14.(Controlli)1.Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.2.Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.3.Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.4.Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Note all'art. 14:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
- L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica".
- L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi, istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei, servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Entrata in vigore il 7 marzo 2001

Sentenze486


  • 1. TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400225
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • illegittimità del provvedimento amministrativo·
    • interesse pubblico alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni·
    • segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)·
    • silenzio assenso·
    • sospensione del procedimento amministrativo·
    • spese processuali·
    • tutela cautelare·
    • violazione art. 87 bis D.lgs. 259/2003

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-29, n. 202406797
    Provvedimento:
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    • autorizzazione tacita·
    • beni culturali·
    • compatibilità ambientale·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • impatto visivo·
    • impianti di telefonia mobile·
    • interesse ad agire·
    • legittimazione attiva·
    • misure cautelari ex art. 98 c.p.a.·
    • misure di mitigazione·
    • norme urbanistiche·
    • Regolamento Edilizio·
    • Regolamento Impianti·
    • silenzio assenso·
    • sospensione dell'esecutività della sentenza·
    • strumenti di pianificazione territoriale·
    • tutela del patrimonio artistico-monumentale

  • 3. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300517
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis L. 241/1990·
    • art. 43 D.Lgs. 259/2003·
    • art. 6 e 7 regolamento comunale·
    • autorizzazione impianti di telefonia mobile·
    • compatibilità con vincoli territoriali·
    • compatibilità urbanistica·
    • competenza comunale·
    • diniego di autorizzazione·
    • eccesso di potere·
    • emissioni elettromagnetiche·
    • localizzazione impianti·
    • ordinanza cautelare·
    • pareri della Soprintendenza·
    • piani di sviluppo della rete·
    • principio di non discriminazione·
    • principio di proporzionalità·
    • procedimento autorizzatorio·
    • pubblica utilità·
    • regolamento comunale·
    • riesame provvedimento amministrativo·
    • sanzioni per diniego illegittimo·
    • violazione art. 8 L. 36/2001

  • 4. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-03-09, n. 202300170
    Provvedimento:
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    • annullamento in autotutela·
    • art. 10 bis legge 241/1990·
    • art. 21 nonies legge 241/1990·
    • art. 87 d.lgs. 259/2003·
    • autorizzazione per stazioni radio base·
    • conferenza di servizi·
    • conformità alle opere rispetto al progetto·
    • decreto legislativo 42/2004·
    • demolizione delle opere·
    • difformità delle opere realizzate·
    • diniego di autorizzazione·
    • diritto alla partecipazione·
    • inefficacia dei provvedimenti amministrativi·
    • legge 23/1985 della Regione Sardegna·
    • normativa radioprotezionistica·
    • ordinanza di sospensione e demolizione·
    • piano urbanistico comunale·
    • principio di precauzione·
    • principio di proporzionalità·
    • silenzio assenso·
    • sospensione dei lavori·
    • sospensione del termine di silenzio assenso·
    • trasformazione edilizia·
    • valutazione di impatto ambientale

  • 5. TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-05-22, n. 202401916
    Provvedimento:
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    • annullamento in autotutela·
    • bilanciamento interessi pubblici·
    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di legittimazione passiva·
    • eccesso di potere·
    • proporzionalità amministrativa·
    • regolamento comunale·
    • silenzio-assenso·
    • siti sensibili·
    • violazione art. 21-octies l. 241/1990
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