Art 1

Art. 1.1.In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data e' prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unita' sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.
2.Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta' o che si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.((La carica di amministratore straordinario e' incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attivita' lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilita' previste dalla legislazione vigente)).
3.I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:
a)al sindaco del comune ((o ad un suo delegato)) , nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;
b)alla conferenza dei sindaci ((o loro delegati)) , quando l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale comprende il territorio di piu' comuni.
4.La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e' presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti ((o da un suo delegato)) e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse gia' provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.
5.Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita', esaminano ((ed approvano)) il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unita' sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attivita' e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresi' la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attivita' dell'amministratore stesso.
((6.La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle unita' sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.))((7.Ai responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.))8.Le indennita' spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unita' sanitarie locali. L'indennita' annua, al lordo delle ritenute erariali, e' determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennita' integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unita' sanitarie locali.
L'indennita' non puo' risultare superiore ((al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati.))((All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato.))(("Per i dipendenti pubblici e privati)) la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.
9.Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
10.Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziche' l'unita' sanitaria locale territorialmente competente.
11.Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.
12.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1993, N. 423)).
13.I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
14.Il periodo di attivita' svolto nelle funzioni di amministratore straordinario e' considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
15.Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianita', conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.
16.Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, e', a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1993
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