Art 3

Art. 3.

Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 7731.Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma e' consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, e' immediatamente annotata nel medesimo registro.»;
b)all'articolo 31-bis, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle munizioni, e' obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche' ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.»;
c)all'articolo 34 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.»;
d)all'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.»;
2) il quarto comma e' sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»;
e)all'articolo 43, secondo comma, dopo le parole «puo' essere ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,».
Note all'art. 3:

- Il testo dell'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31. (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma e' consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, e' immediatamente annotata nel medesimo registro.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita' della licenza e' di 3 anni.».
- Il testo dell'articolo 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31-bis. - 1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'. L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle munizioni, e' obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonche' ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.
3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4.».
- Il testo dell'articolo 34 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 34 (art. 33 T.U. 1926). - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.
Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.».
- Il testo dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».
- Il testo dell'articolo 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 43 (art. 42 T.U. 1926). - Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza puo' essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.».
Entrata in vigore il 8 settembre 2018
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