Art. 3-quater.(((Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti
la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di
incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari) ))((1.Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado";
b)nel titolo III, dopo il capo II e' inserito il seguente:
"Capo II-bis
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacita' organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validita' per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione".
2.All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: "sul servizio giudiziario" sono inserite le seguenti: "o sui servizi organizzativi e informatici".
3.All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))
la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di
incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari) ))((1.Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado";
b)nel titolo III, dopo il capo II e' inserito il seguente:
"Capo II-bis
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacita' organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validita' per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione".
2.All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: "sul servizio giudiziario" sono inserite le seguenti: "o sui servizi organizzativi e informatici".
3.All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-09, n. 202216474Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 26 bis d.lgs. 26/2006·
- art. 42 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- eccesso di potere·
- esperienza professionale e attitudini direttive·
- giudizio complessivo e unitario·
- indici di merito e attitudine direttiva·
- margine di apprezzamento del CSM·
- nomina a presidente di tribunale·
- principio di buon andamento·
- procedura di conferimento incarichi direttivi·
- requisiti per incarichi direttivi·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti del CSM·
- valutazione comparativa dei candidati·
- violazione dei principi di par condicio e imparzialità
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-06-19, n. 202006752Provvedimento:Leggi di più...- Anzianità di ruolo·
- Conferimento incarichi direttivi magistratura·
- Discrezionalità CSM·
- Esperienza Sezioni Unite·
- Esperienza ufficio spoglio·
- Esperienze organizzative·
- Indicatore attitudinali specifici e generali·
- Motivazione provvedimento CSM·
- Principio di imparzialità·
- Pubblicazioni scientifiche·
- Ritardi nel deposito provvedimenti·
- Sindacato giurisdizionale·
- Valutazione merito e attitudini
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-08, n. 201611053Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 26 bis d.lgs. 26/2006·
- carenza di motivazione·
- concorso pubblico·
- conferimento incarichi direttivi·
- disparità di trattamento·
- disposizioni transitorie·
- eccesso di potere·
- frequenza corsi di formazione·
- par condicio·
- principio di gerarchia delle fonti·
- requisiti per accesso a concorso·
- violazione del giusto procedimento
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-08, n. 201611043Provvedimento:Leggi di più...- annullamento nomina a Procuratore Generale·
- art. 26-bis del d.lgs. 26/2006·
- deroghe alle norme primarie·
- disposizioni transitorie nei bandi di concorso·
- interesse strumentale al ricorso·
- principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione·
- requisito di frequenza del corso per aspiranti dirigenti·
- valutazione delle candidature nei concorsi pubblici·
- violazione dei principi di gerarchia delle fonti