principi generali in materia di selezione
Art. 107. Principi generali in materia di selezione
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'offerta e' conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonche' nei documenti di gara;
b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
2. La stazione appaltante puo' decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante puo' disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale facolta' puo' essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilita', la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'offerta e' conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonche' nei documenti di gara;
b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
2. La stazione appaltante puo' decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante puo' disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale facolta' puo' essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilita', la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.