procedura aperta

Art. 71. Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non puo' essere rispettato.
4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere ridotto a quindici giorni purche' concorrano le seguenti condizioni:
a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreche' queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.6 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Entrata in vigore il 31 marzo 2023

Sentenze216

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