Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici).

Art. 54.Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici).1.E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.
Entrata in vigore il 13 marzo 1989
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