interventi per gli enti locali in crisi finanziaria
Art. 14. Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria1.Ai comuni ((, alle province e alle citta' metropolitane)) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni ((, alle province e alle citta' metropolitane)) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
((1-bis.Per le province e le citta' metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro per abitante.
1-ter.All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"))
L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
((1-bis.Per le province e le citta' metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro per abitante.
1-ter.All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"))
Sentenze • 3
1. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-09-15, n. 202302704Provvedimento:Leggi di più...- art. 258 decreto legislativo n. 267/2000·
- commissario ad acta·
- dissesto finanziario·
- esecuzione delle sentenze·
- giudicato amministrativo·
- nullità della nota comunale·
- par condicio creditorum·
- procedura di liquidazione semplificata·
- spese di lite·
- vincolo di destinazione
2. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301129Provvedimento:Leggi di più...- anticipazione di liquidità·
- art. 256 del decreto legislativo n. 267 del 2000·
- autotutela amministrativa·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese di lite·
- contributo di incremento della massa attiva·
- decreto ministeriale·
- deliberazioni OSL·
- dissesto finanziario·
- Organo Straordinario di Liquidazione (OSL)·
- piano di estinzione delle passività pregresse
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-14, n. 202002385Provvedimento:Leggi di più...- art. 104 c.p.a.·
- art. 244 e ss. d.lgs. 267/2000·
- art. 258 d.lgs. 267/2000·
- carenza di interesse·
- deliberazioni comunali e della commissione straordinaria di liquidazione·
- dissesto finanziario·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- nomina dell'organo straordinario di liquidazione·
- principio di par condicio creditorum·
- procedura di rilevazione delle passività·
- procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti·
- sospensione della procedura semplificata·
- transazione dei debiti·
- valutazione della massa passiva e attiva