Art 19
Art. 19.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.
---------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono Quadruplicate".
Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.
---------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono Quadruplicate".