Art 12

Art. 12.
L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' fissata nella misura di:
L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
L. 170.000 per tutto il rimanente personale.
Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennita' di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 7 agosto 1978
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