composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze1.I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari ((. . .)) partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111)).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111)).