composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze

Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze1.I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari ((. . .)) partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111)).
Entrata in vigore il 30 luglio 2007
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