Art. 10.((Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace))((1.Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a)due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b)tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c)cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
1-bis.Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.))2.In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
Entrata in vigore il 30 luglio 2007
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