Art 9

Art. 9.

L'assicurato ha diritto alla pensione:
1) al compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per gli uomini, ovvero
1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero
1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;
2) a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero
104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

I limiti di eta' di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. (13)
((26a))---------------AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Fermi restando i requisiti di anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1 gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:



=====================================================================
|Aliquota ridotta del| |Aliqota ridotta del |
|periodo minimo di | |periodo minimo di |
|contribuzione per | |contribuzione per la |
|la pensione di | |pensione di |
|----------------------| |----------------------|
| inva- | vecchiaia | | inva- | vecchiaia |
| lidita | | | lidita | |
|---------|------------| |----------|-----------|
1952........| 1/5 | 1/15 | 1957....| 3/5 | 7/15 |
1953........| 2/5 | 2/15 | 1958....| 3/5 | 8/15 |
1954........| 2/5 | 3/15 | 1959....| 4/5 | 9/15 |
1955........| 2/5 | 4/15 | 1960....| 4/5 | 11/15 |
1956........| 3/5 | 5/15 | 1961....| 4/5 | 13/15 |


Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima". ---------------AGGIORNAMENTO (26a)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-18 giugno 1986, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 15D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16legge 4 dicembre 1956 n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.
Entrata in vigore il 25 giugno 1986

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