Art 20
Art. 20.1.Il Ministro delle finanze e' autorizzato per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.
2.Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalita':
a)nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b)per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a) sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione generale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio e' ammesso a partecipare sulla base graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette nuove prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;
c)qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del coma 1, tali posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b) fino alla totale copertura della quota di riserva.
3.Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
4.Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle Finanze.
Note all'art. 20:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, commi nono e decimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312:
"I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.
Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'".
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del lavoro".
- Il testo dell'articolo 4, commi nono e decimo, e' riportato in queste stesse note.
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301:
"Art. 1 (Regime transitorio di accesso). - L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico e' conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;
b) il 30 per cento dei posti e' conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;
c) il 10 per cento dei posti e' destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;
d) il 10 per cento dei posti e' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo articolo 8.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.
I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.
Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresi' il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.
- Si trascrive il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, cosi' come integrato dall'articolo 21 della presente legge:
"Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1 gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1 gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli Uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1 gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalle Amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute per il periodo precedente il 1 gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti di cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento: atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1 gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze d'esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazioni di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici, automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera: domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto, entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte negli albi degli artigiani tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1 gennaio 1978;
g- bis ) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.
I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazioni per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi".
Gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135, sono quelli corrisposti a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (n.d.r.).
2.Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalita':
a)nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b)per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a) sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione generale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio e' ammesso a partecipare sulla base graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette nuove prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;
c)qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del coma 1, tali posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b) fino alla totale copertura della quota di riserva.
3.Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
4.Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle Finanze.
Note all'art. 20:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, commi nono e decimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312:
"I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.
Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'".
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del lavoro".
- Il testo dell'articolo 4, commi nono e decimo, e' riportato in queste stesse note.
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301:
"Art. 1 (Regime transitorio di accesso). - L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico e' conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;
b) il 30 per cento dei posti e' conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;
c) il 10 per cento dei posti e' destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;
d) il 10 per cento dei posti e' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo articolo 8.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.
I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.
Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresi' il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.
- Si trascrive il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, cosi' come integrato dall'articolo 21 della presente legge:
"Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1 gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1 gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli Uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1 gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalle Amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute per il periodo precedente il 1 gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti di cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento: atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1 gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze d'esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazioni di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici, automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera: domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto, entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte negli albi degli artigiani tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1 gennaio 1978;
g- bis ) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.
I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazioni per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi".
Gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135, sono quelli corrisposti a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (n.d.r.).