Regolamento-art. 59
Art. 59.
Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformita' di statuti e regolamenti loro particolari. Questi pero' nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.
Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sara' trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il Consiglio di Stato, potra' annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.