Regolamento-art. 64
Art. 64.
Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procedera' alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.
Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.
L'amministrazione separata della frazione restera' soggetta alla sorveglianza del Podesta' del Comune, il quale potra' sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.