Art 4

Art. 4.1.L'articolo 166 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1990
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