Art 11
Art. 11.
Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 agli aventi diritto, nonche' l'entita' percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entita' della spesa.
Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:
a) le strutture portanti delle unita' edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;
b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonche' i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidita' lungo le murature;
c) i manti di copertura nonche' le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
d) le altre parti comuni delle unita' edilizie.
Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unita' immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.
I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unita' immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.
Ove la maggioranza, espressa in millesimi, dei proprietari di un'unita' edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.
La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e' subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnino:
a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;
b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.
Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al sesto comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.
Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi e' nullo. Il comune utilizza le somme cosi' acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.
I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprieta' del comune o di altri enti pubblici.
Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 agli aventi diritto, nonche' l'entita' percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entita' della spesa.
Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:
a) le strutture portanti delle unita' edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;
b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonche' i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidita' lungo le murature;
c) i manti di copertura nonche' le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
d) le altre parti comuni delle unita' edilizie.
Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unita' immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.
I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unita' immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.
Ove la maggioranza, espressa in millesimi, dei proprietari di un'unita' edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.
La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e' subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnino:
a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;
b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.
Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al sesto comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.
Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi e' nullo. Il comune utilizza le somme cosi' acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.
I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprieta' del comune o di altri enti pubblici.
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