Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 47

Art. 47.

Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si puo', sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.

Con le stesse norme e condizioni si puo' accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934
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