Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 106

Art. 106.

L'ufficio del Genio Civile anche nelle zone non soggette a tutela puo' disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo. ((e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione))
Entrata in vigore il 5 agosto 1993

Sentenze1

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