Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 105

Art. 105.

Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici. ((23)) --------------AGGIORNAMENTO (23)
La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a modifica dell'ultimo comma del presente articolo avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento e' definitivo.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1971

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