Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 105
Art. 105.
Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.
L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici. ((23)) --------------AGGIORNAMENTO (23)
La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a modifica dell'ultimo comma del presente articolo avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento e' definitivo.
Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.
L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici. ((23)) --------------AGGIORNAMENTO (23)
La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a modifica dell'ultimo comma del presente articolo avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, e' dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento e' definitivo.
Sentenze • 5
3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-12-12, n. 202301373Provvedimento:Leggi di più...- art. 105 R.D. n. 1775/1933·
- art. 11 c.p.a.·
- art. 143 primo comma lettera a) del Testo Unico approvato con R.D. n. 1775/1933·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese processuali·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- principio di affidamento·
- sospensione della concessione·
- Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche·
- violazione di legge
4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-10-14, n. 201100974Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- omissione di verbale di constatazione·
- principio di determinatezza·
- proporzionalità della misura sanzionatoria·
- regolamento idrico consortile·
- sanzione amministrativa·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione del principio di uguaglianza