Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 200

Art. 200.

Contro decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione:

a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contradditorieta' prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa e' rinviata allo stesso Tribunale Superiore della acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934

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