Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 7

Art. 7.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.(49) ((51))

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. (10) (19)

L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita', delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio Civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

---------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non puo' essere inferiore a, lire mille".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949. --------------AGGIORNAMENTO (19)
La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo del quarantesimo dei canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non puo' essere inferiore a lire 10.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962. --------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 96, comma 1) che "Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.
Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina"". --------------AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 96, comma 1) che "Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.
Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina"".
Entrata in vigore il 11 agosto 2010

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