Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 187

Art. 187.

Non sono ammesse altre nullita' di forma degli atti del procedimento, fuorche' quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.

Le nullita' degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'articolo 115 del Codice di procedura civile.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934

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