Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 95

Art. 95.

Salva la facolta' attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio Civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio Civile da' comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio Civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio Civile nega l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il Consiglio Superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalita', i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennita' da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e' fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934

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