Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 191

Art. 191.

Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493 del Codice di procedura civile.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934

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