Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 191
Art. 191.
Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493 del Codice di procedura civile.
Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493 del Codice di procedura civile.