Art 3
Art. 3.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 656) che "Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209".
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 656) che "Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209".