(consiglio di direzione)
Art. 6.(Consiglio di direzione)1.Il Consiglio di direzione e' organo di decisione delle linee operative generali dell'Istituto e provvede alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e alla scelta dei docenti, nonche' alla approvazione dei programmi relativi alle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo2.Formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per i decreti relativi ai piani di studio e programmi previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
2. Il Consiglio di direzione e' composto dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede, dal Vice direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del Dipartimento dal Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappresentanti del personale dell'Amministrazione indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o socio- criminologiche.
3.Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza della meta' dei suoi componenti.
4.I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.
Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 395/1990, si vedano le note alle premesse.
2. Il Consiglio di direzione e' composto dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede, dal Vice direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del Dipartimento dal Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappresentanti del personale dell'Amministrazione indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o socio- criminologiche.
3.Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza della meta' dei suoi componenti.
4.I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.
Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 395/1990, si vedano le note alle premesse.
Sentenze • 2
1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200094Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 d.P.R. n. 82/99·
- art. 3 l. n. 241/90·
- art. 6 d. lgs. n. 449/92·
- compensazione delle spese di lite·
- condanna penale per atti persecutori·
- destituzione dal servizio·
- eccesso di potere·
- motivazione per relationem·
- oscuramento dei dati personali·
- procedimento disciplinare·
- sanzione disciplinare·
- valutazione delle sanzioni disciplinari·
- violazione del diritto di difesa
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201304625Provvedimento:Leggi di più...- assenza ingiustificata·
- compensazione delle spese·
- destituzione dal servizio·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
- procedimento disciplinare·
- proporzione della sanzione·
- sanzione disciplinare·
- violazione del d.lgs. 449/92·
- violazione di legge