funzioni dirigenziali

Art. 2. Funzioni dirigenziali1.La carriera dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera e' regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
2.I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:
a)direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;
b)attivita' di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonche' attivita' di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonche', per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;
c)coordinamento e trattazione delle attivita' di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;
d)attivita' finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:
1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari;
2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignita' della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettivita';
3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;
4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorita' giudiziaria, provvedimenti limitativi della liberta' personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;
5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;
e)attivita' finalizzate all'accrescimento delle professionalita' operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;
f)attivita' di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;
g)con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attivita' di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;
h)attivita' di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;
i)attivita' di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attivita' prestata negli ambienti penitenziari;
j)attivita' di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».
- La legge 25 luglio 1975, n. 354 reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta».
Entrata in vigore il 3 marzo 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi