accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

Art. 4. Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria1.Alla carriera si accede dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
2.Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico, sociale e scientifico, ovvero di diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuati con regolamento del Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso regolamento sono individuati gli eventuali diplomi di specializzazione richiesti per la partecipazione in ragione della peculiarita' delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a tre, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria e la composizione dalla commissione esaminatrice.
3.Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni.
5.Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area C - profilo professionale di assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di servizio in tale posizione funzionale.
6.Nell'ambito del medesimo concorso, i posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
7.I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo della comma 6, dell'art. 3 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.».
Entrata in vigore il 3 marzo 2006

Sentenze12


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-03, n. 202403049
    Provvedimento:
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    • ammissione con riserva·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concorso per dirigenti penitenziari·
    • concorso pubblico·
    • corso di formazione iniziale·
    • disciplina del settore penitenziario·
    • error in iudicando·
    • error in procedendo·
    • graduatoria concorsuale·
    • graduatoria finale del concorso·
    • improcedibilità dell'appello·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interpretazione clausole contrattuali·
    • principio del favor partecipationis·
    • riserva di posti·
    • sospensione della sentenza·
    • tutela della privacy·
    • unicità della carriera dirigenziale penitenziaria

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-13, n. 202404276
    Provvedimento:
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    • art. 10, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 63/2006·
    • demansionamento·
    • diritto alla motivazione del provvedimento amministrativo·
    • giurisprudenza in materia di revoca degli incarichi dirigenziali·
    • incompatibilità ambientale·
    • principio di proporzionalità·
    • relazione ispettiva·
    • revoca dell'incarico dirigenziale·
    • tutela del buon andamento della pubblica amministrazione·
    • valutazione discrezionale dell'amministrazione

  • 3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-08, n. 202006186
    Provvedimento:
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    • accesso alla carriera dirigenziale·
    • art. 28 d.lgs. 63/2006·
    • art. 82 c.p.a.·
    • conservazione anzianità maturata·
    • decreti ministeriali 2006·
    • differenze retributive·
    • diritto pubblico e rapporto di lavoro·
    • inquadramento dirigenziale penitenziario·
    • interpretazione art. 28 d.lgs. 63/2006·
    • legge 154/2005·
    • ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria·
    • perenzione del giudizio·
    • principio di concorso pubblico·
    • principio di favor per i dirigenti provenienti da carriera direttiva·
    • riconoscimento anzianità carriera direttiva

  • 4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-08, n. 202006188
    Provvedimento:
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    • art. 28 d.lgs. 63/2006·
    • art. 82 c.p.a.·
    • concorso pubblico·
    • decreto ministeriale 30 settembre 2005·
    • differenze retributive·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • inquadramento dirigenziale·
    • interpretazione normativa·
    • legge 154/2005·
    • perenzione del giudizio·
    • principio di salvaguardia dell'anzianità maturata·
    • riconoscimento anzianità nella carriera direttiva·
    • spese compensate

  • 5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-08, n. 202006190
    Provvedimento:
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    • anzianità di servizio·
    • art. 28 d.lgs. 63/06·
    • conservazione dell'anzianità maturata·
    • decreto legislativo 63/2006·
    • differenze retributive·
    • diritti dei dirigenti penitenziari·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • giurisprudenza TAR·
    • inquadramento nella carriera dirigenziale·
    • legge delega 154/2005·
    • perenzione del ricorso
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