Art 1

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956:
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958

Sentenze3

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